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Regolamento Interno

Regole di partecipazione ai gruppi di lavoro e alle altre attività sociali

Sulla base delle disposizioni decise dal Consiglio Direttivo in merito alle Attività dei Gruppi di Lavoro e dei relativi Comitati Esecutivi le attività svolte nella sede della Associazione o all'esterno su iniziativa dei gruppi stessi; e allo scopo di evitare che il lavoro di coordinamento e di organizzazione pesi sugli organi istitutivi della Associazione si procede mediante la seguente normativa al decentramento per la autogestione da parte dei diversi gruppi delle attività sociali dei singoli gruppi di lavoro; 

ART. 1 - I soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annua associativa potranno unirsi in Gruppi di Lavoro la cui attività sarà gestita da Comitati e Consiglieri Delegati nominati da Consiglio Direttivo; per ogni gruppo di Lavoro sarà nominato un membro del Consiglio Direttivo che avrà il compito di controllare che nell'esercizio delle attività del gruppo vengano rispettate le norme previste dallo Statuto e da questo Regolamento. 

ART. 2 - Per poter partecipare alla attività di un Gruppo di Lavoro il socio dovrà pagare alla Associazione una "quota di rimborso forfettario di spese la cui misura è decisa dal Consiglio Direttivo sulla base di diversi fattori (utilizzazione dei locali della sede, illuminazione, riscaldamento, pulizie, segreteria, pubblicizzazione, locandine, fotocopiatura, spese postali, utilizzazione di strutture di cui è dotata la sede come computer, proiettori, attrezzature sportive e valore di deterioramento etc.).

ART. 3 - All’interno di ogni singolo Gruppo di Lavoro i soci saranno liberi di organizzarsi come meglio riterranno opportuno per il miglior svolgimento della loro attività, potranno gestire un fondo comune per le spese necessarie all'espletamento della attività, conferirsi incarichi, procedere a rimborso di spese effettuate dai soci per conto del Gruppo di Lavoro, effettuare acquisti ecc. senza alcun obbligo di rendiconto nei confronti dell’associazione ma con il solo obbligo del rispetto delle norme statutarie in particolare per quanto le finalità dell’Associazione e l’assoluta apoliticità e il divieto di svolgere attività che abbiano come fine il lucro personale e in generale ogni altro divieto evidenziato in modo chiaro o facilmente comprensibile dallo spirito dello Statuto. Per l’attività avvolta dai Gruppi di Lavoro si applicano le disposizioni previste da Codice Civile in materia di Comitati (CC Capo III 36/42).

 ART. 4 - I soci aderenti ai Gruppi di Lavoro che decidessero di svolgere attività utilizzando in modo continuativo, strutture, settori, materiale in possesso delI'Associazione potranno dare mandato al loro coordinatore di stipulare contratti di subaffitto o di noleggio che in ogni caso non potranno superare la durata di un anno, decadendo automaticamente allo scadere dell'anno solare.

ART. 5 - I soci aderenti ai Gruppi di Lavoro o semplicemente iscritti alla Associazione dichiarano e sottoscrivono che qualsiasi contributo di lavoro personale svolto nell'ambito dei Gruppi di Lavoro, durante le riunioni sociali e/o ogni altra iniziativa sociale svolta in sede o fuori sede mediante prestazioni di qualsiasi tipo (segreteria, archiviazione dati in computer, riordino del materiale, revisione delle attrezzature, conferenze, proiezione di materiale proprio come film, video o diapositive, preparazione di serate, addobbo, distribuzione di circolari e materiale documentaristico nel corso delle serate, pulizie, lavori di manutenzione di ogni tipo, divulgazione ai consoci di proprie conoscenze nella forma di semplici conversazioni, conferenze dibattiti uscite, soggiorni, etc. ed in ogni caso ogni altra prestazione svolta nell'ambito della vita sociale della Associazione allo scopo di facilitare e conseguire le finalità statutarie istituzionali della Associazione sono rese a titolo volontario, gratuito e spontaneo escludendo quindi ogni e qualsiasi tipo di corrispettivo, stipendio o compenso.

 

 

 

 

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